Il 27 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto-legge che contiene misure di emergenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR 2021. Uno dei compiti del PNNR è quello di promuovere con decisione la riattivazione della competitività e della produttività italiana, puntando a riattivare i settori economici culturali e turistici che giocano un ruolo speciale nel sistema produttivo. Questi interventi sono combinati con sforzi per migliorare le strutture ricettive turistiche e servizi turistici in generale, per aumentare lo standard di offerta e per incrementare l’attrattività complessiva.
In particolare, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva fino al 2024, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di determinati interventi. Quali per esempio:
I soggetti aventi diritto a questo beneficio fiscale sono:
Per gli stessi interventi sopra elencati è riconosciuta una sovvenzione a fondo perduto per un importo massimo di €40.000 che può essere utilizzata anche indipendentemente dall’imposta precedentemente analizzata.
Il contributo può essere incrementato, anche in modo cumulativo:
Se l’intervento comprende almeno per il 15% della quota di costo totale dell’intervento costi di digitalizzazione e innovazione della struttura tecnologica ed energetica;
Se l’impresa o la società soddisfa i requisiti di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, le cooperative e le società di persone, in cui la quota di giovani non deve essere inferiore al 60%, le società di capitali le cui azioni sono per non meno di due terzi di proprietà dei giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno il 66% da giovani e infine le imprese individuali gestite da giovani che operano nel turismo.
N.B. – Per giovane si intende una persona di età compresa tra i 18 ei 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.
Applicabile ad aziende con sedi operative in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna e Sicilia
Il credito può essere utilizzato solo per compensazione, ed è suddiviso in rate fisse in ciascun periodo d’imposta, e deve essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta successivo in cui si attua l’intervento ed entro i successivi tre periodi d’imposta.
I crediti d’imposta possono essere ceduti, in tutto o in parte, con facoltà di successivi trasferimenti ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.
È importante ricordare che in nessun caso il riconoscimento, in relazione ai medesimi interventi agevolati, del credito d’imposta e dell’agevolazione a fondo perduto può eccedere l’importo delle spese sostenute.
Al termine dell’intervento l’importo massimo dei contributi a fondo perduto sarà corrisposto in un’unica soluzione, ma questo non pregiudica la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30% dei contributi a fondo perduto a fronte della presentazione di una idonea garanzia fideiussoria rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, oppure cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, assegno circolare o depositi sotto forma di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso l’Ente provinciale delle finanze o società autorizzate alla data del deposito, a garanzia a beneficio dello Stato. (N.B. Per le spese ammissibili relative allo stesso progetto non coperte dagli incentivi sopra indicati, possono essere utilizzati i finanziamenti a tasso agevolato previsti dal DM 20 dicembre 2017, purché almeno il 50% di tali spese sia dedicato a interventi di ricertificazione energetica, in linea con l’attuale La disponibilità della normativa non impone un ulteriore onere per le finanze pubbliche).
+ Gli incentivi in esame sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico delle domande.
++ Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Viene altresì istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. I soggetti beneficiari sono gli stessi dell’elenco precedente.
Il contributo diretto alla spesa può essere concesso fino ad un massimo del 35% delle spese e dei costi ammissibili.
Per coprire la parte di investimenti non presi in considerazione dal contributo in questione e da qualsiasi parte dei mezzi o delle risorse proprie messe a disposizione dall’economia, è prevista la concessione di prestiti agevolati di un durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo massimo di preammortamento di 36 mesi, a valere sul Fondo rotativo a sostegno delle imprese e degli investimenti di ricerca mirati a l’articolo 1, comma 354, del n. 311/2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e di pari durata, concessi a condizioni di mercato. (N.B. Tale contributo è alternativo al credito d’imposta esaminato nel primo paragrafo e comunque non cumulativo).
Il decreto riconosce un contributo da utilizzare in credito dal 2021 al 2024, fino al 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività digitali, entro il limite dell’importo massimo cumulato di €25.000.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli interventi effettuati le spese sostenute dopo la data di entrata in vigore del decreto, nel costo dell’investimento, contabilizzate tenendo conto anche degli altri incentivi ricevuti in connessione con lo stesso intervento.
Le modalità di candidatura, anche ai fini del rispetto del tetto di spesa, saranno fissate con decreto del Ministero del Turismo.