Crisi d’impresa, nuova composizione negoziata: dall’istanza alla conclusione delle trattative
Il DL n° 118/2021 contiene misure di emergenza contro crisi d’impresa e risanamento aziendale, e introduce un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale che, a partire dal 15 novembre 2021, ha un onere più leggero e può essere più idoneo a rispondere all’attuale contesto economico: negoziare per risolvere la crisi aziendale. La procedura è stata avviata su richiesta dell’imprenditore e prevedeva la nomina di un esperto, il cui compito era quello di supportare l’imprenditore durante tutto l’iter negoziale e non necessitava di ricorso in giudizio: le trattative erano infatti condotte in segreto e con l’ausilio di esperti, svolte in autonomia tra imprenditori e portatori di interessi. L’avvio di una soluzione negoziale include anche un pacchetto di incentivi e agevolazioni.
Come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.L. n. 118/2021 prevede misure di emergenza nei settori della crisi d’impresa e del risanamento aziendale. Il decreto si articola in 27 articoli, rispondendo all’esigenza di prevedere misure di sostegno alle imprese per contribuire a superare gli effetti della pandemia. A tal fine sono stati introdotti nuovi strumenti per prevenire il verificarsi di situazioni di crisi, e per risolvere e risolvere potenziali situazioni reversibili di squilibri economici e patrimoniali.
Il decreto, quindi, si è rivelato un tentativo di fornire alle imprese, in particolare alle microimprese, strumenti che possano evitare che una crisi che può essere solo “temporanea” si aggravi e sfoci in un fallimento irreversibile..
La composizione negoziata della crisi d’impresa
L’articolo 2 del decreto introduce a partire dal 15 novembre 2021 un nuovo e interessante strumento negoziale e stragiudiziale, meno oneroso e forse più adatto a far fronte all’attuale contesto economico: negoziare per risolvere le crisi d’impresa. Quando sussiste ancora uno squilibrio finanziario o economico reversibile, l’ente controllante informa per iscritto l’imprenditore della sussistenza dei presupposti per il ricorso alla negoziazione. L’accordo negoziato ha sostanzialmente sostituito il precedente obbligo di segnalazione all’OCRI, e ha emesso un “invito” agli imprenditori ad agire in modo volontario e autonomo (art. 2), tenuto conto che le idee imprenditoriali sono nell’arena competitiva. Durante la trattativa, l’imprenditore (art. 9) mantiene l’amministrazione ordinaria e straordinaria; tuttavia, quando sussiste la possibilità di fallimento, deve attivarsi per evitare il ripristino della “sostenibilità economica, finanziaria ed equa” che leda la propria attività.
Nel processo negoziale e transattivo non vi è obbligo di ricorso al tribunale, perché la trattativa è condotta in segreto e in autonomia tra imprenditori e portatori di interessi con l’ausilio di esperti, i quali promuovono la mediazione solo verificandone contestualmente l’utilità e l’assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori. Pertanto, l’imprenditore riceverà solo il supporto dell’esperto durante l’intero processo di negoziazione e non sarà sostituito, a dimostrazione che l’esperto non è vincolante, ma fiduciario e compagno della trattativa.
L’imprenditore ha il dovere di informare preventivamente il perito, per iscritto, del compimento di atti di amministrazione straordinaria nonché di pagamenti che non siano compatibili con le procedure di riscossione.
L’intervento del perito avviene solo se la scelta a suo parere, ostacola le prospettive di ripresa dell’attività
L’esperto, in questo caso, può decidere di sollevare dubbi presso l’appaltatore e l’organismo di vigilanza.
Se, nonostante la sua notifica, l’atto è comunque compiuto, l’imprenditore ha l’obbligo di informare senza indugio il perito che, entro i successivi dieci giorni, dovrà divulgare, se ritiene che la scelta operata dall’imprenditore può ledere gli interessi dei creditori, loro iscritti al registro delle imprese.
La piattaforma telematica nazionale: la presentazione dell’istanza
La richiesta di accesso alla transazione negoziata avviene tramite il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio.
Sulla piattaforma saranno disponibili:
- una checklist dettagliata, adatta anche a micro, piccole e medie imprese;
- indicazioni operative per lo sviluppo del piano e un test di autodiagnosi volto a verificare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
L’inserimento di alcuni dati contabili dovrebbe, infatti, consentire all’imprenditore di autovalutare la sostenibilità del debito accumulato nella proiezione dei flussi finanziari, assumendo così una diretta consapevolezza dello “squilibrio” che attraversa temporaneamente l’azienda e, di conseguenza, valutare le potenziali possibilità di reversibilità della crisi.
L’imprenditore, al momento del deposito telematico della richiesta, inserisce nella piattaforma:
i bilanci di ultimi tre anni, se non sono già iscritti al registro delle imprese, ovvero, imprenditori che non sono tenuti a presentare bilanci, dichiarazioni dei redditi e di TVA negli ultimi tre esercizi, nonché un bilancio una situazione finanziaria aggiornata al giorno al più tardi giorni prima del deposito della richiesta;
- una relazione chiara e concisa sull’attività effettiva comprendente un dettagliato piano finanziario previsionale che analizzi i prossimi mesi e, inoltre, l’indicazione delle iniziative che intende adottare;
- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e l’eventuale presenza di diritti reali personali di garanzia;
- una dichiarazione sull’affidamento, nei suoi confronti, di impugnazione dichiarazione di fallimento o dichiarazione dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14;
- la situazione debitoria complessiva;
- il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1 del citato D.Lgs. oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
L’elenco e la nomina degli esperti per la composizione negoziata
I professionisti che intendono popolare l’elenco degli esperti devono avere gli stessi requisiti già individuati al 356 del CCII.
L’iscrizione sull’elenco è subordinata anche alla formazione che sarà dettagliata con successivo decreto del Ministero della Giustizia.
Gli incentivi alla composizione negoziata
L’attivazione della via di liquidazione negoziata prevede incentivi e agevolazioni volti a:
- ridurre nella misura di legge gli interessi maturati sui debiti tributari dell’imprenditore;
- esonerare l’imprenditore da reati di cui agli articoli 216, 3, e 217 della Legge Fallimentare pagamenti e operazioni effettuate durante le negoziazioni;
- sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;
- sono esenti da revoca gli atti adottati nell’ambito delle negoziazioni e delle procedure di riorganizzazione;
- prevedono sanzioni tributarie ridotte e la possibilità di rateizzare in 72 rate delle imposte dovute ma non versate;
- assicurare la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal giudice stesso in caso di accesso ad uno dei disciplinati dalla legge fallimentare;
- consentire la definizione di un accordo, che produrrà gli effetti come piano di stimolo, ma senza necessità di certificazione;
- ammettere la possibilità stipulare accordi di ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis, 182-septies, 182-novies della “rinnovata” legge fallimentare e proporre richiesta di concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio e in qualsiasi stato di accesso ad altre procedure collettive o alternative al fallimento.
Inoltre, se durante il processo di transazione si palesa il bisogno di proteggere i beni da iniziative che possono influenzare negativamente le negoziazioni e pregiudicare l’ordinaria prospettiva di ripresa dell’attività evidente, l’imprenditore dovrebbe ottenere misure straordinarie in difesa dei beni.
La transazione negoziata potrebbe aiutare le PMI a risolvere la crisi avendo, durante la fase di mediazione, anche il vantaggio del pignoramento quando si attivano eventuali misure per eseguire l’eventuale dichiarazione di fallimento per un periodo di giorni prorogabile fino a 240 giorni.
Funzioni dell’esperto nella risoluzione della crisi d’impresa
La missione dell’esperto è quella di facilitare le negoziazioni tra i creditori e ogni altra persona interessata al fine di individuare una soluzione utile per superare la crisi.
Dopo l’accettazione della missione, il perito, previo esame dell’istanza depositata dalla società richiedente, è tenuto a convocare l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di recupero.
In presenza di questi elementi, l’esperto incontra anche le parti interessate dall’operazione e spiega le strategie di intervento organizzando incontri periodici.
Se, inoltre, non rileva prospettive di recupero, il perito informa l’imprenditore e il segretario della camera di commercio, che dispone il deposito della domanda di conciliazione.
Nell’esercizio della sua missione, l’esperto è portato a favorire i rapporti tra le parti e a contribuire alla migliore gestione della procedura e alla soluzione che potrebbe consentire l’uscita dalla crisi.
Al termine della missione, l’esperto è tenuto a redigere una relazione sull’attività svolta, sul comportamento delle parti e sui risultati ottenuti.
Salvo alcune eccezioni, la nomina dell’esperto sarà considerata conclusa se entro 180 giorni dall’accettazione dell’accoglimento non è stata trovata una soluzione che consente il superamento della crisi.
Durante la negoziazione, la gestione ordinaria e straordinaria rimane di competenza dell’imprenditore.
L’esperto deve essere informato dall’imprenditore degli atti di amministrazione o dell’esecuzione di pagamenti incompatibili con le trattative in corso o con le prospettive di recupero.
Quando l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare danno ai creditori e alla società attuale, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organismo di vigilanza.
Se, nonostante la notifica indicata, l’atto è ugualmente eseguito, dopo aver informato l’imprenditore, è tenuto ad iscriverlo nel registro delle società delle società, quando l’atto può incidere sugli interessi dei creditori.
Se per la procedura sono state concesse misure protettive o cautelari, con l’iscrizione del dissenso dell’esperto, può essere dato l’avvio alla procedura di revoca o riduzione delle medesime.
In conclusione, l’esperto avrà la funzione di “facilitatore” per la crisi d’impresa, offrendo ai creditori la garanzia dell’esperienza professionale, della formazione e della nomina da parte di un ente pubblico.
Per questi motivi, anche se non è un pubblico ufficiale, il perito può essere chiamato a rispondere di eventuali inadempienze verificatesi nell’esercizio della sua missione o nell’esercizio del suo incarico.